Chiarimenti sullo svolgimento dell'attività sportiva

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52

Fermo restando il contenuto dell’art. 18 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021:

“Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”,

relativamente agli spostamenti tra regioni dei licenziati sportivi per la partecipazione alle gare iscritte a calendario nazionale fino al 31 luglio 2021 nonché per lo svolgimento delle sessioni di allenamento/test delle predette gare, parimenti inserite nel calendario nazionale, si rimanda agli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52. Pertanto è consentita la libera circolazione tra regioni bianche e gialle fatte salve disposizioni differenti decise dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento in materia di applicazione di zone più restrittive (zona arancione o rossa).

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico ai sensi dell’art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 e svolge l’attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni).

La Federazione ACI gestisce l’attività sportiva automobilistica e automodellistica attraverso la formazione di un Calendario Nazionale annuale in cui vengono inserite tutte le gare che si svolgono sotto l’egida federale.

La Federazione ACI ha inviato al CONI l'elenco delle gare attualmente iscritte nel Calendario Nazionale e l’elenco delle sessioni di test/allenamento collettivi che si svolgono nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Luglio 2021.

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così come ogni conduttore in possesso della Licenza sportiva rilasciata dalla Federazione viene riconosciuto come atleta di interesse nazionale; lo stesso vale per gli Ufficiali di Gara che, ai sensi dell’art.199 e seguenti del Regolamento Sportivo Nazionale, ne garantiscono lo svolgimento.

Tutte le gare e le sessioni di test/allenamento collettivi iscritte nel calendario si svolgono nel totale rispetto del “Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport del 19 giugno 2020” che è stato condiviso con il CONI ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.

Pertanto è possibile il regolare svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, attraverso l’organizzazione e la partecipazione alle gare iscritte nel calendario allegato che abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni delle Autorità Locali.

Come per i precedenti DPCM, per gli spostamenti tra regioni di diverso colore si allega, a titolo esemplificativo, una dichiarazione da presentare, unitamente ad eventuali specifici modelli di autodichiarazione predisposti dalle Regioni, che può aiutare ad indicare la ragione dello spostamento. Per la certificazione verde COVID-19 si rimanda all’allegato 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52.

Resta sempre responsabilità del singolo partecipante il comportamento adottato e sarà sempre soggetto alla discrezionalità del singolo accertatore il relativo vaglio del medesimo, così come la revoca delle autorizzazioni allo svolgimento della gara da parte delle competenti Autorità Locali.

Per una maggiore utilità al fine di consentire agli atleti il raggiungimento delle sedi delle gare riconosciute di interesse nazionale dal CONI, iscritte nel calendario nazionale della Federazione, si indicano di seguito i link ai documenti che possono essere allegati all’autodichiarazione indicante la ragione dello spostamento:

https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2021/03/02/21A01331/ sg

https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2021/04/22/21G00064/ sg

https://www.coni.it/it/ speciale-covid-19

http://www.sport.governo.it/ it/emergenza-covid-19/avviso- del-26-aprile-2021