Comunicato Giustizia Sportiva

Un aggiornamento interpretativo

Si segnala a tutti i licenziati che la Corte Federale di Appello con la sentenza n. 3 depositata il giorno 8 marzo 2019 ha fornito l'interpretazione della decorrenza dei termini per le sanzioni sportive e federali.

Come si legge nella suddetta decisione le sanzioni stabilite dagli Ufficiali di Gara hanno effetto dal momento della cognizione da parte del sanzionato mentre per quelle comminate dal Giudice Sportivo e dal Tribunale Federale occorre fare riferimento al momento di pubblicazione della motivazione.

In particolare, due ipotesi:

1)  se la motivazione viene pubblicata entro 10 giorni dal dispositivo  l'esecutività della sanzione decorre dal giorno della pubblicazione della decisione (composta di dispositivo e motivazione),

2) se la motivazione non viene pubblicata entro 10 giorni dal dispositivo l'esecutività della sanzione decorre dall'undicesimo giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo (che diviene autonomamente impugnabile, anche se con riserva di motivi, come previsto dall'art.37 del Regolamento di giustizia sportiva).