Con la decisione n° 4 dei Commissari Sportivi è arrivata l'esclusione dalla classifica finale del 43° Trofeo Villa d'Este ACI Como di Re-Vozzo, ”in quanto a seguito dei controlli eseguito sulla vettura n. 7 (Volkswagen Polo, Gruppo "RC2N"- Classe "Rally2- R5"), la stessa non risultava conforme per quanto concerne i particolari Flangia e Sistema di canalizzazione aria.”
Decisione n. 4 dei Commissari Sportivi
I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei commissari tecnici, convocato e ascoltato il Concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:
Vettura N. e Conduttori: n. 3- Re Alessandro/ Vozzo Marco
Concorrente: Re Alessandro
Data e ora: 13 Ottobre 2024, h. 18:00 (del fatto)
Sessione: Verifiche Tecniche Post-gara disposte d'ufficio.
Fatto: Il Commissario Tecnico Delegato, con rapporto n. 3 (doc. 6.5), comunicava a che a seguito dei controlli eseguito sulla vettura n. 7 (Volkswagen Polo, Gruppo "RC2N"- Classe "Rally2- R5"), la stessa non risultava conforme per quanto concerne i particolari Flangia e Sistema di canalizzazione aria.
Violazione: Allegato J FIA:
art. 255 (Specific Regulations for Touring Cars (Group A): punto 5.1.8.3
art. 261 (Specific Regulations for Cars in Group Rally2): punto: 304.2 (Turbocompressore)
Lista tecnica n. 43 FIA
Visti gli articoli di riferimento: Regolamento Sportivo Nazionale 2024:
• Art.127 lett. A) (Sospensione o squalifica di una determinata vettura);
• Art.128 Categoria "C" della Tabella (Rispetto dei Regolamenti Tecnici);
• Art. 210.3 lii) lettere u) ed r) (Poteri dei Commissari Sportivi);
• Art. 216 BIS lettera D) (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione - Esclusione dalla Competizione o dalla Classifica);
• Art. 227.1O lettera f) (Esclusione dalla Classifica)
• Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)
Regolamento Sportivo Nazionale 2024 - Appendice 5:
Punto 15 (Linee Guida Per Il Rispetto Dei Regolamenti Tecnici- Rif. Art.128 R.S.N.).
Decisione:
- Esclusione dalla Classifica Finale Ufficiale del Concorrente n. 7 - Re Alessandro (equipaggio Re- Vozzo)
- Innalzare la posizione di tutti gli altri Concorrenti che nella Classifica Finale Ufficiale risultano posizionati dietro al Concorrente n. 7 - Re Alessandro (equipaggio Re Alessandro / Vozzo).
- Trasmettere la presente decisione al Giudice Sportivo per la sospensione del passaporto tecnico, ai sensi dell'art. 127 lett. A) del RSN, per la vettura n. 7 (Volkswagen Polo, Gruppo "RC2N" e Classe "Rally2-R5").
- Trasmettere la presente decisione alla Procura Federale per l'adozione degli ulteriori provvedimenti in capo al Concorrente n. 7 Re Alessandro, lic. n. 245091 Int. C/R, ai sensi degli artt. 128 e 228 del RSN.
Motivazione:
Il Concorrente/Conduttore Re Alessandro, dei quali in sede di audizione si è provveduto ad accertarne l'identità, sono stati ascoltati in direzione gara alle ore 21.45 del giorno 13.10.2024. In relazione ai fatti contestati il Concorrente ha dichiarato che "non ho nulla da obbiettare, prendo atto dell'esito comunicato. Mi scuso dell'accaduto, purtroppo non seguo tutte le questioni tecniche della vettura. Non so come mai questi particolari siano finiti sulla vettura".
Preliminarmente, i Commissari Sportivi ribadiscono al Concorrente che fra i particolari che sono stati oggetto di verifica tecnica post-gara d'ufficio, era compreso sia il controllo della flangia che il sistema di aspirazione dell'aria di alimentazione (intercooler, flangia turbo e relative tubazioni).
Dei particolari oggetto di verifica, prima di iniziare le relative operazioni di controllo, il Commissario Tecnico Delegato ha provveduto a darne comunicazione preliminare al delegato del Concorrente n. 7, deputato ad assistere alle verifiche tecniche post-gara. Il Concorrente in merito a tale fatto specifico, dichiara di non di essere stato informato dal proprio delegato e di non avere nulla da osservare.
I CC.SS. procedono quindi ad informare li Concorrente n. 7 Re Alessandro, con l'ausilio del Commissario Tecnico Delegato ACI-Sport, circa l'esito delle verifiche compiute sui particolari tecnici sopra menzionati. Nello specifico i controlli eseguiti hanno permesso di accertare quanto segue:
1. Flangia: è stata riscontrata la non conformità della stessa per irregolarità della costruzione della flangia, con funzione di restrizione della quantità dell'aria aspirata dalla turbina, la quale seppur delle dimensioni interne corrette, viola le modalità costruttive indicate nell'articolo 255.1.8.3, quart'ultimo paragrafo, al quale l'articolo 261.304-2 dell'All. J 2024 fa specifico rinvio.
In base ai riferimenti normativi di cui sopra, la flangia di che trattasi deve essere costituita da un solo pezzo che ne permetta il fissaggio e la sigillatura sulla turbina senza che possa essere rimossa se non a mezzo di rottura dei sigilli stessi. La flangia presente sulla vettura n. 7 non risponde requisito di cui sopra, in quanto realizzata in maniera tale da permetterne lo svitamento di una parte e pertanto la potenziale sostituzione senza rimuovere la relativa la sigillatura.
2. Sistema di canalizzazione dell'aria: a seguito alla rimozione della valvola pop-off, è stata riscontrata la presenza di un piattello di metallo inserito sul supporto di fissaggio di detta valvola: componente, quest'ultimo (c.d. "piattello") non contemplato dalla lista tecnica 43 FIA. L'inserimento di detto particolare inibisce la funzione limitativa propria della valvola pop-off, con conseguente incremento del quantitativo di aria immessa all'intercooler e successivamente al propulsore.
La non conformità tecniche descritta al punto 1 costituisce una lavorazione eseguita "scientemente" per la possibile intercambialità che il medesimo particolare offre, in considerazione delle modalita con cui lo stesso è stato realizzato.
La non conformità tecniche descritta al punto 2 costituisce una lavorazione eseguita "scientemente", la quale potrebbe comportare un incremento delle prestazioni del propulsore della vettura n. 7.
Per questi motivi, il Concorrente n. 7 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta ed i Commissari Sportivi, in applicazione degli artt. 128 e 227.10 lettera f) del R.S.N.2024 e del punto 15 dell'appendice 5 al R.S.N., hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) Poteri del R.S.N. 2024.
Il Concorrente a cui la presente decisione sono informate che avverso al predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.