Comunicato relativo al Regolamento di Giustizia

NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ACI

                            COMUNICATO

Il giorno 10 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito federale il nuovo Regolamento della  Giustizia Sportiva della Federazione che, dunque, ha acquistato, così come previsto all'art.64 del medesimo, piena operatività dal giorno successivo venendo a sostituire quanto in precedenza previsto.

Detto  documento, del quale è  parte integrante il capitolo XIX del Regolamento Sportivo Nazionale (infrazioni e sanzioni),  è un ulteriore passo avanti nel procedimento di riorganizzazione e rinnovamento che la Federazione ha portato avanti negli  ultimi anni ed è allineato con il quadro generale predisposto dal CONI per tutte le Federazioni  affiliate.

Le novità sono molte e di seguito proveremo a sintetizzarne gli aspetti più significativi.

Detta sintesi, però, in nessun modo può sostituirsi ad un attento esame che ciascun licenziato dovrebbe effettuare in linea con quanto previsto dall'art.7 del Regolamento Nazionale Sportivo.

Il nuovo sistema  di giustizia vede istituita una separazione tra la parte così detta sportiva (quello che accade sul campo di gara in occasione di una manifestazione) e quella così detta federale (violazioni regolamenti e normative).

E' sempre prevista la possibilità  da parte dell'organo giudicante di applicare una sanzione pecuniaria a carico del proponente per il caso che la domanda  venga valutata come temeraria  e ciò in linea con quanto è previsto dal Codice Internazionale.

I termini in genere sono più brevi rispetto al passato e viene dato ampio spazio all'informatica tanto per le comunicazioni quanto per la trasmissione di memorie e documenti.

E' PERTANTO FONDAMENTALE, SOPRATTUTTO NEL PROPRIO INTERESSE,  CHE I LICENZIATI SI ACCERTINO CHE L'INDIRIZZO EMAIL INDICATO AL MOMENTO DEL RILASCIO/RINNOVO DELLA LICENZA SIA INSERITO NEL DATA BASE FEDERALE,  SIA CORRETTO,  SIA FUNZIONANTE E NELLA LORO DISPONIBILITA'.

I) GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

L'art.14 prevede le materie di competenza del Giudice sportivo nazionale che, e ciò  è ulteriore novità, decide in composizione monocratica su istanza dei soggetti indicati all'art.18 del regolamento stesso.

Per specifiche casistiche,  entro 3 giorni dall'evento, è prevista la possibilità del licenziato di rivolgersi direttamente al Giudice Sportivo e dunque senza passare per la Procura Federale.

II) CORTE D'APPELLO SPORTIVA

L'art. 23 disciplina il procedimento innanzi a  tale organo di giustizia di secondo grado.

E' significativo evidenziare che il termine per proporre appello avverso le decisione dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico  è innalzato a  96 ore in tal modo allineandosi con il termine previsto dal regolamento internazionale.

Il procedimento è previsto che si concluda con l'emissione della decisione entro 5 giorni dall'udienza di discussione .

III) TRIBUNALE FEDERALE - CORTE D'APPELLO FEDERALE

L'art.25 prevede la competenza di tali organi di giustizia e costituisce novità il fatto che all'art.28  sia stato previsto che l'incolpato possa evitare il giudizio con il procedimento di applicazione consensuale della sanzione.

Egualmente è previsto all'art.30 il procedimento che il licenziato può seguire per rivolgersi direttamente dal Tribunale Federale.

L'art.37 prevede il procedimento per impugnare le decisioni del Tribunale Federale innanzi alla Corte Federale di appello ed il termine è di 15 giorni .

La Corte Federale di appello è competente anche per la ricusazione dei membri del Tribunale Federale e dei membri dei Collegi Arbitrali previsti dal capitolo XX del Regolamento Nazionale Sportivo.

III) COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

E' l'organo di legittimità previsto dal sistema di giustizia.

E' istituito presso il CONI ed ha competenza di ultima istanza secondo quanto previsto dall'art.54 del regolamento.

IV) PROCURA FEDERALE  

Detto ufficio è stato notevolmente modificato dalla riforma con tempi più stretti tanto per l'accusa che per la difesa.

L'art.44 indica l'ambito di azione dell'ufficio del Procuratore federale e l'art.47 fissa in 60 giorni dall'iscrizione, nel neo costituito registro informatico presso il CONI, il termine in cui bisogna   svolgere le indagini ponendo poi  il duplice percorso archiviazione/deferimento quale ipotesi di conclusione delle stesse.

Il nuovo sistema, volendo soffermarsi, in questa sede,  all'ipotesi di deferimento, prevede che :

-nel termine di 20 giorni successivi alla scadenza del termine di indagine, l'indagato si veda notificare un avviso con cui viene informato dell'intendimento del Procuratore di volerlo deferire con l'indicazione degli elementi di prova che sosterranno l'accusa.

-nel termine di 5 giorni l'incolpato, con possibilità di difendersi personalmente, ha diritto di presentare una memoria oppure di chiedere di essere sentito personalmente (qualora non sia stato convocato nel corso delle indagini).

- nel termine dei  successivi 30 giorni il Procuratore deciderà se confermare l'intenzione di deferimento o richiedere l'archiviazione.

L'art.48 prevede la possibilità di evitare il giudizio disciplinare tramite il procedimento semplificato di applicazione consensuale delle sanzioni.


V) PROCURA GENERALE DELLO SPORT  

Costituisce anch'essa una novità assoluta ed è l'organo centrale di raccordo   per tutte le Federazioni previsto dal sistema di giustizia.

E' istituito presso il CONI ed ha competenza secondo quanto previsto dall'art.51 del regolamento.

 

Per  quanto riguarda l’ARBITRATO (Cap. XX del RSN)  rimane tutto invariato.

 

Contributi per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva

In considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva approvato dal CONI, la Giunta Sportiva del 24 maggio 2017 ha approvato la seguente tabella dei contributi:

 

Istanza Giudice Sportivo Nazionale nel caso di ricorso diretto al Giudice Sportivo € 350,00
Istanza Tribunale Federale   € 350,00
Istanza Corte Sportiva d’Appello   € 1.500,00
Istanza Corte Federale d’Appello   € 1.500,00
Istanza Procura Federale nel caso di ricorso tramite la Procura Federale € 50,00


Richiesta copia atti procedimenti di Giustizia Sportiva

Ritirati a mano € 60,00
Inviati (POSTA, FAX, EMAIL, ECC) € 100,00

Nel caso la richiesta di deferimento  al Giudice Sportivo provenga  dagli Ufficiali di Gara, nell’espletamento delle funzioni svolte in gara,  non è dovuto alcun contributo.

Nel caso in cui il deferimento al Giudice Sportivo venga inviata a conclusione dell’istruttoria della Procura Federale non è dovuto alcun contributo.

 

I contributi devono essere versati mediante bonifico bancario intestato ad ACI, avente il codice IBAN IT94 T010 0503 2110 0000 0200 033.

Il relativo  giustificativo deve essere inviato alla Segreteria degli Uffici competenti.

Si informa che in base al nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva, la somma versata non è un deposito cauzionale ma un contributo per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva e pertanto non sarà restituita in caso di accoglimento dell’istanza (art. 7.2).