Adeguamento Statutario delle ASD e SSD

In base al d.lgs. 36/2021

ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLE ASD E SSD 

Il d.lgs. 36/2021, tra le alte cose, ha introdotto alcune novità in tema di ASD e SSD. In particolare (artt. 6 ss.), è stato ridefinito il contenuto minimo e inderogabile dello statuto dei predetti enti. A questo proposito, si segnalano i seguenti profili sui quali porre attenzione:

oggetto sociale: obbligo di prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica (art. 7, lett. b), a meno che l’ASD non sia iscritta anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) siccome per esse non vige l’obbligo di organizzare e gestire in modo prevalente l’attività sportiva;
attività ulteriori: possibilità di svolgere attività diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che esse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (art. 9, comma 1);
incompatibilità: più stringenti incompatibilità per gli amministratori dei sodalizi sportivi, essendo fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Si segnala altresì che, ai sensi dell’art. 7, comma 1-quater, la mancata conformità dello statuto alle novità introdotte dal d.lgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. È pertanto assolutamente necessario che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, tramite l’aiuto di consulenti di fiducia, uniformino i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.


Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il testo dell’art. 7 d.lgs. 36/2021:


Atto costitutivo e statuto 

  1. Le società  e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  si costituiscono con atto scritto nel  quale  deve  tra  l'altro  essere indicata la sede legale. Nello statuto devono  essere  espressamente previsti: 

  a) la denominazione; 

  b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio  in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di  attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la  didattica, la    preparazione    e    l'assistenza    all'attività   sportiva dilettantistica; 

   c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

   d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; 

   e) le norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi  di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli  associati,  con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve  le società sportive che assumono la forma societaria per  le  quali  si applicano le disposizioni del codice civile; 

  f) l'obbligo di  redazione  di  rendiconti  economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione  degli  stessi  da  parte  degli organi statutari; 

  g) le modalità di scioglimento dell'associazione; 

  h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi  del  patrimonio  in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. 

  1-bis. Laddove gli enti  che  siano  stati  costituiti  per  il perseguimento delle finalità  di  cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano  assunto  la  qualifica  di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al  Registro  unico  del  terzo  settore,  il  requisito dell'esercizio in via principale  dell'attivita'  dilettantistica  di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto; 

  1-ter. Le  società  sportive  dilettantistiche  sono  disciplinate dalle  disposizioni  del  codice  civile  riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione  degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. 

  1-quater. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1  rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale  delle attività sportive  dilettantistiche  e,  per  quanti  vi  sono  già iscritti,  comporta  la  cancellazione  d'ufficio  dallo  stesso.  Le associazioni e le società  sportive  dilettantistiche  uniformano  i propri statuti alle disposizioni del presente  Capo  I  entro  il  31 dicembre 2023.

(prima pubblicazione 11/10/2023 13:15:47)

allegato il testo in pdf

 

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