Obbligo PEC per una serie di licenziati

Dal 1° gennaio 2024 a seguito della modifica dell’art. 194.2 RSN

Si rende noto che, a seguito della modifica dell’art. 194.2 RSN, dal 1° gennaio 2024 i seguenti licenziati

● associazioni;
● persone giuridiche;
● persone fisiche iscritte in un albo professionale;
● persone fisiche che hanno eletto un domicilio presso l’Indice nazionale dei domicili
digitali (INAD);

e più in generale tutti coloro presenti nel registro INI-PEC, sono obbligati a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC impedisce il rilascio/rinnovo della licenza e costituisce illecito disciplinare.

Non sono previste deroghe o proroghe ed è responsabilità del singolo licenziato verificare il corretto funzionamento della PEC e che la casella di ricezione non sia piena.

La suddetta modifica si rende necessaria per adeguare la normativa federale alle esigenze di digitalizzazione e contenimento di tempi e costi per la trasmissione di informazioni.