È stato pubblicato il DPCM contenente l’elenco dei lavoratori sportivi ufficialmente riconosciuti per l’applicazione dei benefici di cui al d.lgs. 36/2021. In allegato si riporta un estratto del precedente decreto, nella parte relativa alla Federazione ACI.
Per chiarezza si precisa sin da subito che alcune figure di ufficiali di gara sono incluse tra i lavoratori sportivi già dall’art. 25 d.lgs. 36/2021 (e non nel predetto DPCM) al quale si rinvia.
Pertanto, a fini esplicativi, si precisa che:
- il conduttore rientra nella categoria “atleta” (art. 25 d.lgs. 36/2021);
- direttore sportivo e direttore tecnico rientrano rispettivamente nelle categorie “direttore sportivo” e “direttore tecnico” (art. 25 d.lgs. 36/2021);
- l’istruttore, l’assistente istruttore e l’istruttore federale rientrano nella categoria “allenatore” (art. 25 d.lgs. 36/2021);
- il verificatore tecnico, il commissario tecnico, il commissario sportivo e il giudice unico possono rientrare nella categoria “direttore di gara”, qui intesa come soggetto “che osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge […] attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive” (art. 2, comma 1, lett. O, d.lgs. 36/2021);
- direttore di gara e direttore di prova rientrano nella categoria “direttore di gara” (art. 25 d.lgs. 36/2021).
Allo stesso modo, si precisa che sono da considerarsi lavoratori sportivi tutti i licenziati la cui specifica mansione rientra in una mansione più generale (a titolo esemplificativo, l’assistente meccanico e il commissario di percorso qualificato rientrano rispettivamente nelle categorie più generali di “meccanico” e “commissario di percorso”; lo stesso vale per capoposto e capoposto rally).